Contributi INPS per l’iscrizione agli asili

L’INPS Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha prorogato i termini per concedere i contributi alle mamme lavoratrici per le rette per i servizi per l’infanzia.

L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto in via sperimentale, la possibilità per le lavoratrici, dipendenti ed iscritte alla Gestione separata, di richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente:

– per il servizio di baby-sitting;

– per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 Marzo 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”. La legge di stabilità per l’anno 2016 ha disposto l’estensione del beneficio anche per le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, nel limite di spesa di 2 milioni di euro (art. 1, comma 283, della legge 208/2015).

INPS ha istituito un elenco, per l’anno 2017-2018, delle strutture scolastiche eroganti servizi per l’infanzia aderenti alla misura sperimentale sopra menzionata e Koinè Cooperativa Sociale Onlus è inserita, con tutti i suoi servizi, nell’elenco dedicato alle strutture prima infanzia.

CONTRIBUTO

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600 euro mensili.

Nel caso in cui la madre lavoratrice richieda il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l’Istituto corrisponderà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher, secondo le modalità di cui alla circolare n. 75 del 6 maggio 2016, per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo

CHI PUO’  PRESENTARE LA DOMANDA:

Possono accedere al beneficio in questione le madri lavoratrici autonome o imprenditrici ed in particolare:

– le coltivatrici dirette, mezzadre e colone;

– le artigiane ed esercenti attività commerciali;

– le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Non sono ammesse alla presentazione della domanda:

– le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale;

– le lavoratrici in fase di gestazione;

– le lavoratrici che siano ancora nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità;

– le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;

– le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.

QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA:

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2018

Possono presentare domanda di beneficio le madri lavoratrici autonome che, alla data di entrata in vigore del citato DM 1.9.2016, ossia dall’11 novembre 2016, e fino al 31.12.2018 (salvo esaurimento anticipato dello stanziamento previsto dall’art.1, comma 283 della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n.208), si trovino nelle seguenti condizioni:

– sia concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità (tale periodo, nei casi di parto e di affidamento non preadottivo, coincide con i tre mesi dalla data di nascita o di ingresso in famiglia); nei casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale coincide con i cinque mesi dalla data di ingresso in famiglia;

–  non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento).

Inoltre, poiché il contributo può essere concesso per un massimo di 3 mesi ed è erogato solo per frazioni mensili intere, occorre conseguentemente che:

– il beneficio sia richiesto dalla madre che, al momento di presentazione della domanda, abbia ancora a disposizione almeno un mese di congedo parentale;

– alla data di presentazione della domanda sussista una corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili alle quali la lavoratrice rinuncia;

– la domanda non sia presentata durante il 12° mese di vita o dall’ingresso in famiglia del minore, in quanto al 12° mese non sussiste più l’unità minima di congedo parentale (una mensilità), alla quale la madre può rinunciare.

I benefici saranno riconosciuti nei limiti delle risorse economiche ed erogati nei limiti delle suddette risorse secondo l’ordine di presentazione delle domande.

Link Utile: Sito INPS dove è riportata Koinè, ente accreditato (cercare sotto Lombardia/provincia Milano/comune Novate Milanese) https://servizi2.inps.it/servizi/ElencoPubblicoStrutture/Default.aspx 

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